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Lady Gaga e i Lillipuziani

By Trevisan & Cuonzo Avvocati on March 22, 2013
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Lady_Gaga_Fame_perfume_ad-e1342591715232.jpgCon decisione pubblicata il 13 marzo 2013, il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria si è pronunciato in merito al messaggio pubblicitario qui raffigurato, avente ad oggetto il profumo ‘Lady Gaga Fame’ ed apparso sui mezzi di trasporto milanesi nel novembre 2012. Il messaggio mostra la cantante Lady Gaga distesa su un fianco senza abiti e con il volto coperto da una maschera, mentre tiene in mano una boccetta del suo nuovo profumo. Inoltre, la cantante è ricoperta da una serie di uomini in miniatura che, senza abiti, scalano diverse parti del suo corpo. Tale messaggio pubblicitario è finito nel mirino del Comitato di Controllo il quale, ritenendo che svilisse la figura della donna riducendola ad un mero oggetto di desiderio (e addirittura un bene di consumo), ne aveva chiesto la cessazione della diffusione in quanto in pretesa violazione dell’art. 10 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Tuttavia, il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria non ha ritenuto che il messaggio pubblicitario in questione violasse la dignità della donna né l’art. 10 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. In particolare, secondo il Giurì la notorietà di Lady Gaga (e la sua stravaganza) contribuiscono ad interpretare la scalata degli omini al corpo della pop star in termini non violenti. Seguendo la linea di difesa della società che ha curato la campagna pubblicitaria, il Giurì ha infatti riscontrato nel messaggio pubblicitario sia un riferimento letterario a Gulliver che una metafora dell’ascesa dei fan della cantante alla fama ed al successo della star, che sembra irraggiungibile: la sua indifferenza secondo il Giurì viene percepita come una forma di ‘olimpico distacco’. Inoltre, il Giurì ha sottolineato che la maschera indossata da Lady Gaga non contribuisce a travisarne l’identità, ma anzi costituisce uno degli accessori di scena più noti della cantante. Sulla base di tali considerazioni, il Giurì ha respinto la domanda del Comitato di Controllo, escludendo che l’immagine oggetto del messaggio pubblicitario in questione possa essere caratterizzata da elementi di anonimato e spersonalizzazione del corpo umano che determinano una lesione alla dignità della donna. La decisione conferma il più recente e moderno orientamento del Giurì (si vedano per esempio le decisioni 62/2010 e 80/2010). Una copia della decisione è disponibile nella sezione PROVVEDIMENTI COMMENTATI di questo blog.

  • Posted in:
    Communications, Media & Entertainment
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    Italy Intellectual Property Blog
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    Trevisan & Cuonzo Avvocati
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