Skip to content

Menu

LexBlog, Inc. logo
NetworkSub-MenuBrowse by SubjectBrowse by PublisherJoin the NetworkGet StartedSubscribeSupport
Contact Us
Search
Close

Il Tribunale di Torino sulla (non) brevettabilità dell’intermedio

By Daniela Ampollini on May 27, 2011
Email this postTweet this postLike this postShare this post on LinkedIn

torino-mole-antonelliana.jpg

Dopo la lunga saga della cimetidina, che ha segnato la giurisprudenza in materia di brevetti farmaceutici negli anni ‘90, finalmente tornano ad essere pubblicate decisioni relative alla dibattuta questione della brevettabilità o meno dell’intermedio, ovverosia del prodotto chimico che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi e la cui struttura viene successivamente modificata portando alla realizzazione della sostanza voluta.  Si tratta della sentenza del 14 gennaio 2011 del Tribunale di Torino nel caso Bayer Schering Pharma contro Industriale Chimica Srl relativo ad un brevetto concernete un processo di produzione del drospirenone, brevetto che rivendica espressamente anche l’intermedio c.d. IDROX. Ebbene, nonostante il CTU avesse concluso per la validità della rivendicazione relativa all’intermedio, considerato quindi nuovo ed inventivo, il Tribunale ha deciso di seguire quanto affermato dalla Corte di Cassazione nei casi cimetidina (sentenze n. 11094/1990 e 8324/1997) e, cioè, che l’intermedio non è di per sé brevettabile poiché non risulta “avere di per sé una funzione autonoma e un’utilità concettualmente separabile dal procedimento di sintesi che conduce alla produzione del drospirenone”. Trovo che questa affermazione – almeno ove estrapolata dallo specifico contesto – non sia particolarmente convincente. Più condivisibile mi sembra invece quanto detto dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza del 16 novembre 1993. In quell’occasione la corte milanese si pronunciava sempre in uno dei numerosi casi cimetidina, prendendo le distanze dalla Corte di Cassazione ed affermando che “se è vero che un prodotto per costituire oggetto di un trovato brevettabile deve servire a soddisfare un bisogno umano, non vi è ragione per escludere che tale finalità sia adempiuta laddove tale prodotto, nuovo ed originale, svolga una funzione puramente strumentale nell’ambito di un processo di preparazione industriale”. Pare peraltro che la corte torinese, ribadendo l’orientamento della Corte di Cassazione nei casi cimetidina, continui a porre la giurisprudenza italiana in contrasto con numerosi ordinamenti stranieri che sembrerebbero ammettere la brevettabilità dell’intermedio.

 

Photo of Daniela Ampollini Daniela Ampollini
Read more about Daniela AmpolliniEmail
  • Posted in:
    Intellectual Property
  • Blog:
    Italy Intellectual Property Blog
  • Organization:
    Trevisan & Cuonzo Avvocati
  • Article: View Original Source

Call us at 1-800-913-0988 or email sales@lexblog.com.

Facebook LinkedIn Twitter RSS
  • About LexBlog
  • The Field We Built
  • Our Beliefs
  • Our Team
  • Contact LexBlog
  • Disclaimer
  • Editorial Policy
  • Terms of Service
  • Get Started
  • Publishing Solutions
  • Compass
  • Submit a Request
  • Support Center
  • System Status
Copyright © 2026, LexBlog, Inc. All Rights Reserved.
Law blog design & platform by LexBlog LexBlog Logo