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L’interpretazione del concetto di ‘opera d’autore’ alla luce della Direttiva Ue 2001/29

By Alessandra Guerra on October 24, 2022
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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha di recente esaminato la questione della tutela autoristica del sapore di un alimento.

Fatti del procedimento

La società attrice, produttrice di formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche, ricorreva al Tribunale di Gelderland (Paesi Bassi), prima, e alla Corte d’Appello d’Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi), poi, per vedere accertata la pretesa violazione del diritto d’autore relativo alla crema spalmabile dalla stessa prodotta.

In particolare, secondo la società produttrice, che aveva già ottenuto nel 2012 la tutela brevettuale sul processo di produzione del formaggio spalmabile, la tutela autoristica sul sapore di un alimento si riferisce alla percezione complessiva “sugli organi del gusto prodotta dal consumo di un alimento, compresa la sensazione tattile percepita nella bocca”.

In questo contesto, all’esito del ricorso promosso dall’attrice, la Corte d’Appello ha deciso di sospendere il procedimento instaurato dalla suddetta società e di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affinché quest’ultima potesse fornire un principio unitario tra le Corti europee.

I principi in materia di tutela del diritto d’autore

Con riferimento alla nozione di ‘opera d’autore’, la Corte di Giustizia ha precisato che un oggetto può qualificarsi come tale ai sensi della Direttiva 2001/29 a condizione che i) sia una creazione intellettuale, originale e identificabile con precisione e obiettività e che ii) tale qualificazione sia riservata agli elementi che sono espressione di siffatta creazione intellettuale.

Elementi qualificanti l’‘opera d’autore’ sono, dunque, la creatività – a sua volta determinata dall’originalità e dalla novità dell’opera – e l’esteriorizzazione dell’idea creativa attraverso una qualunque forma in grado di comunicare e divulgare l’opera a terzi. In altri termini, la tutela autoristica non ha ad oggetto l’idea creativa in sé, ma l’idea espressa in una forma che sia facilmente ed oggettivamente riconoscibile.

A tal proposito, la Corte chiarisce, richiamando anche la Convenzione di Berna ed il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, che oggetto di protezione sono “le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali”. Di conseguenza, il concetto di ‘opera d’autore’ “implica necessariamente un’espressione dell’oggetto della tutela che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività, quand’anche tale espressione non fosse necessariamente permanente”.

Nel processo di identificazione dell’oggetto tutelato, dunque, è necessario evitare qualsiasi elemento di soggettività che altrimenti finirebbe per pregiudicare la certezza del diritto stesso. Soltanto in questo modo, secondo la Corte, è possibile assicurare che gli elementi dell’oggetto tutelato siano identificabili in maniera precisa ed oggettiva.

Pertanto, in presenza di tali requisiti, gli Stati membri possono riconoscere all’autore una tutela autoristica dell’opera e, per l’effetto, attribuire allo stesso autore una serie di diritti esclusivi consistenti nel diritto di riproduzione, di comunicazione e di distribuzione dell’opera ai sensi degli artt. 2-4 della Direttiva 2001/29.

Il caso affrontato dalla Corte e la tutela del sapore di un alimento

Con riferimento al caso di specie, sulla base dei principi sopra menzionati, la Corte di Giustizia ha rilevato che il sapore di un alimento non può essere individuato in maniera precisa ed obiettiva, ritenendo che, a differenza di un’opera letteraria (che per natura è identificata da elementi oggettivi), l’identificazione del sapore avviene essenzialmente attraverso sensazioni ed esperienze gustative soggettive. È indubbio che, nell’ambito di tale processo, elementi rilevanti sono considerati i fattori connessi alla persona che consuma il prodotto in esame (età, preferenze alimentari e abitudini di consumo), nonché l’ambiente o il contesto in cui lo stesso prodotto è assaggiato.

Né, secondo la Corte, il procedimento di identificazione è reso concretamente possibile attraverso l’uso di mezzi tecnici disponibili allo stato dal progresso scientifico e tecnologico.

Pertanto, in virtù di quanto appena detto, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il sapore di un alimento non può essere qualificato come ‘opera d’autore’ ai sensi della Direttiva 2001/29, giungendo così a concludere che una normativa nazionale (nella specie la legge sul diritto d’autore dei Paesi Bassi) non può essere interpretata “in modo da conferire una tutela ai sensi del diritto d’autore al sapore di un alimento”.

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